LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 4-09-1990
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Norme a tutela degli animali domestici per il
controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo.
Istituzione dell' anagrafe canina.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 108
del 5 settembre 1990
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

Finalità
 1.  La presente legge promuove ed assume come finalità
pubblica la tutela delle condizioni di vita degli
animali domestici, nel quadro di un corretto rapporto
uomo - animale - ambiente, anche attraverso l' educazione
al rispetto degli stessi;  favoirisce il controllo e la riduzione
del randagismo, ai sensi della legge 23 dicembre
1978, n. 833 e della legge regionale 13 luglio 1981, nº
43 attraverso l' istituzione dell' anagrafe canina regionale.
  2.  All' attuazione delle disposizioni della presente
legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza,
la Regione, i Comuni e le Unità  sanitarie locali con
la collaborazione delle associazioni animaliste ed ambientaliste
e degli enti zoofili.

 

 

ARTICOLO 2

 Istitutzione dell' anagrafe canina
 1.  E' istituita l' anagrafe canina la cui organizzazione
sul territorio regionale è  affidata ai Comuni.
  2.  All' organizzazione dell' anagrafe canina si provvede
secondo le disposizioni della presente legge e del
relativo regolamento di esecuzione, in armonia con il
regolamento di polizia veterinaria, approvato con
 DPR 8 febbraio 1954, n. 320.

 

 

ARTICOLO 3

 Obbligo di iscrizione all' anagrafe cacina
 1.  Chiunque sia proprietario o detentore di un cane
è  tenuto ad iscriverlo all' anagrafe canina.
  2.  All' iscrizione si deve provvedere:
  a) entro il terzo mese di vita dell' animale;
  b) entro trenta giorni dalla data dell' acquisto o
dell' inizio della detenzione per gli esemplari che non
siano già  iscritti all' anagrafe canina regionale.
  3.  Il proprietario o il detentore ha altresì  l' obbligo
di denunciare al Comune di residenza, nel termine
di quindici giorni dal verificarsi dell' evento:
  a9 lo smarrimento accidentale del cane;
  b) la sottrazione del cane, allegando copia della
denuncia all' autorità  giudiziaria;
  c) la cessione del cane a titolo onereoso o gratuito,
comunicando contestualmente le generalità  e l' indirizzo
del nuovo proprietario;
  d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario
o quello del servizio pubblico che ha curato il
ritiro dell' animale;
  e) la variazione di residenza.
  4.  Le modalità  per l' iscrizione e per la denuncia
degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal regolamento
di esecuzione.

 

 

ARTICOLO 4

 Norme per l' identificazione
 1.  All' atto dell' iscrizione all' anagrafe canina viene
assegnato all' animale un codice di riconoscimento che
lo contraddistingue in modo specifico e senza duplicazione;
  contestualmente all' iscrizione si provvede alla
redazione della scheda segnaletica dell' esemplare.
  2.  La scheda segnaletica viene redatta in triplice
copia, una destinata all' anagrafe canina, una destinata
al Settore veterinario dell' Unità  sanitaria locale competente
che la utilizza per la registrazione degli interventi
obbligatori di profilassi e polizia veterinaria ed
una consegnata al proprietario o detentore.
  3.  Il cane è  identificato con un codice di riconoscimento
progressivo le cui caratteristiche sono indicate
nel regolamento di esecuzione e che deve comunque
indicare la sigla della provincia.
  4.  Il contrassegno di identificazione è  apposto di
norma con tatuaggio sulla parte interna della coscia
destra;  il regolamento di esecuzione può  prevedere forme
diverse di apposizione del contrassegno.
  5.  L' operazione di apposizione del codice è  eseguita
gratuitamente dall' Unità  sanitaria locale competente
per territorio, che può  a tal fine stipulare convenzioni
con veterinari liberi professionisti.  Resta ferma la possibilità
per il proprietario o per il detentore di far eseguire
a proprie spese l' apposizione del codice da partee
di un veterinario di fiducia purchè  autorizzato dall' Unità
sanitaria locale.
  6.  Il regolamento di esecuzione assicura l' organizzazione
di un archivio dei dati delle anagrafi canine su
base regionale.
  7.  E' fatto obbligo ai veterinari, nell' esercizio della
loro attività  professionale, qualora accertino che un
esemplare è  sprovvisto del codice di identificazione
darne comunicazione al Comune.

 

 

ARTICOLO 5

 Accesso ai dati dell' anagrafe canina
 1.  I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati,
il diritto di accesso ai dati registrati nell' anagrafe
canina, disponendo il rilascio della relativa documentazione.

 

 

ARTICOLO 6

 Elenco delle associazioni ed enti
per la tutela degli animali
 1.  Presso la Direzione regionale della sanità  è  tenuto
un elenco al quale possono richiedere l' iscrizione
le associazioni e gli enti, le cui finalità  rientrino fra quelle
previste dalla presente legge.

 

 

ARTICOLO 7

 Divieto di abbandono degli animali
 1.  E' vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o
altri animali domestici.
  2.  Nel caso in cui il proprietario o il detentore
non possa per seri motivi continuare a detenere l' animale,
ne dà  comunicazione al Settore veterinario dell'
Unità  sanitaria locale competente, che provvede al ritiro
dell' animale ed alla consegna alle strutture di ricovero
pubblico o provate convenzionate.
  3.  Copia della comunicazione corredata degli estremi
della scheda segnaletica è  trasmessa dall' Unità  sanitaria
locale al Comune e alle associazioni ed enti
iscritti nell' elenco di cui all' articolo 6 ed aventi sede
nell' ambito territoriale dell' Unità  sanitaria medesima
per opportune iniziative di ricollocazione dell' animale
presso privati che diano garanzie di buon trattamento.
  4.  I cani vaganti ai quali non risulti apposto il
codice di identificazione sono soggetti alle procedure
di cui agli articoli 3 e 4 a spese del proprietario o detentore
e successivamente restituiti allo stesso.  Ove il
proprietario o il detentore risultino sconosciuti, o in
caso di rinuncia alla proprietà , si provvede al ricovero
degli esemplari ai sensi dei commi 2 e 3;  sulla scheda
segnaletica di riferimento è  indicata la struttura presso
la quale l' animale è  ricoverato.
  5.  Il Sindaco, ai sensi dell' articolo 19 della legge
regionale n. 43/ 81, dispone il ricovero presso le strutture
di cui all' articolo 9 dei cani detenuti in condizioni
tali da causare disagio all' animale o da non garantire
la pubblica sicurezza o l' igiene pubblica.

 

 

ARTICOLO 8

 Ritrovamento, cattura e soppressione
 1.  Ferme rimanendo le disposizioni del Titolo II,
Capo V del Regolamento di polizia veterinaria, approvato
con DPR 8 febbraio 1954, n. 320, la cattura di
animali domestici vaganti è  ammessa per finalità  di
controllo anagrafico, sanitario e di controllo delle nascite.
  2.  La cattura per le finalità  di cui al comma 1 è
effettuata dal Settore veterinario dell' Unità  sanitaria locale
competente, avvalendosi di personale addestrato a
ciò  addetto o di soggetti convenzionari.
  3.  La cattura è  effettuata con metodi indolori e
tali da non arrecare danno all' animale.
  4.  I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati,
devono essere restituiti al proprietario o al detentore.
  5.  I cani ritrovati o catturati possono essere soppressi
soltanto se gravemente ammalati ed incurabili.
  Devono in ogni caso essere usati metodi eutanasici.
  Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici
veterinari.
  6.  E' fatto assoluto divieto di cedere i cani, a
qualsiasi titolo detenuti, a chiunque poossa farne uso
per sperimentazioni o spettacoli.

 

 

ARTICOLO 9

 Strutture di ricovero e custodia
 1.  I Comuni assicurano, in forma singola o mediante
adeguate forme associative o di cooperazione, la
custodia ed il mantenimento dei cani, ai sensi dell' articolo
7, presso strutture proprie o convenzionate tali
da garantire condizioni di vita adeguate alla specie ed
al benessere degli animali ricoverati.
  2.  A tali scopi possono essere utilizzatri i canili di
cui all' articolo 84 del DPR n. 320/ 1954, previo adeguamento
ai requisiti richiesti ai sensi del comma 5.
  3.  Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni
a scopo di addestramento devono essere dotate
dei medesimi requisiti strutturali e funzionali indicati
nel comma 5.
  4.  Alla gestione delle strutture pubbliche istituite
per l' attuazione dei compiti di polizia veterinaria provvede
l' Unità  sanitaria locale attraverso il Settore veterinario.
  5.  le caratteristiche delle strutture di ricovero e le
modalità  di organizzazione dei relativi servizi sono stabiliti
dal regolamento di esecuzione della presente legge.
  Deve essere in ogni caso assicurato un servizio di
guardia permanente ed un servizio di reperibilità  da
parte di un veterinario.
  6.  Le strutture di ricovero e custodia assicurano i
seguenti servizi:
  a) rucovero e custodia temporanea dei cani nei casi
previsti dal DPR n. 320/ 1954;
  b) rucovero e custodia provvisoria dei cani catturati
o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione
ai prorpietari o al loro affidamento agli eventuali
richiedenti;
  c) ricovero provvisorio a pagamento di animali di
proprietà ;
  d) ricovero e custodia permanente dei cani in caso
di rinuncia dei proprietari e dei detentori o quando
non sia possibile il loro affidamento ad eventuali richiedenti;
  e) servizi di assistenza veterinaria.

 

 

ARTICOLO 10

 Diritto di accesso ai ricoveri
 1.  L' accesso alle strutture di ricovero e custodia
pubbliche o private convenzionate, ai fini ispettivi e di
controllo dei metodi di gestione e delle condizioni
igienico - sanitarie è  garantito a tutte le associazioni
iscritte nell' elenco di cui all' articolo 6.
  2.  Sull' esito della visita si può  riferire con osservazioni
scritte alla Direzione regionale della sanità .

 

 

ARTICOLO 11

 Controllo della riproduzione animale
 1.  I Servizi veterinari delle Unità  sanitarie locali
con la collaborazione delle associazioni di volontariato
e con il consenso dei proprietari, predispongono interventi
atti al controllo delle nascite, servendosi delle
strutture pubbliche o convenzionate.

 

 

ARTICOLO 12

 Programmi di informazione e di educazione
 1.  La Regione predispone ed attua d' intesa con i
settori veterinari delle Unità  sanitarie locali e gli enti
protezionistici, programmi annuali d' informazione ed
educazione, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai
proprietari di animali domestici e all' opinione pubblica
in genere, nonchè  di indirizzi atti a realizzare corretti
rapporti uomo - animale ed una maggiore sensibilità  verso
la difesa dell' ambiente ed il rispetto degli animali.

 

 

ARTICOLO 13

 Contributi
 1.  Per la riconversione e l' adeguamento dei canili
esistenti ai requisiti previsti dal regolamento, per il loro
ampliamento, nonchè  per l eventuale costruzione
di nuovi ricoveri, la Giunta regionale è  autorizzata a
corrispondere ai Comuni e ai privati titolari di ricoveri
convenzionati contributi in conto capitale fino
all' 80% della spesa ammissibile.
  2.  Per la concessione, erogazione e rendicontazione
dei contributi si applicano le disposizioni della legge
regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

 

 

ARTICOLO 14

 Vigilanza e sanzioni
 1.  Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli
3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da lire
200.000 a lire 1.200.000.
  2.  Per la violazione alle disposizioni degli articoli
7 e 8, comma 6, si applica la sanzione amministrativa
da lire 500.000 a lire 3.000.000.
  3.  All' accertamento ed all' irrogazione delle sanzioni
provvedono, ai sensi dell' articolo 2, primo comma,
n. 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, i Comuni,
secondo le modalità  previste dalla medesima legge
regionale n. 1/ 84.

 

 

ARTICOLO 15

 Devoluzione dei proventi
 1.  I proventi delle sanzioni amministrative sono
integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento
delle spese di gestione delle strutture e servizi
dell' anagrafe canina.

 

 

ARTICOLO 16

 Regolamento di esecuzione
 1.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge è  emanato il regolamento di esecuzione
della medesima.

 

 

ARTICOLO 17

 Disposizioni transitorie e finali
 1.  Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6,
7, commi 3 e 4, 8, 9, 10, 11 e 13 della presente legge
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del
regolamento di esecuzione della presente legge.
  2.  L' obbligo di iscrizione all' anagrafe canina e dell'
apposizione del codice di identificazione per gli esemplari
esistenti alla data dell' entrata in vigore della presente
legge deve essere adempiuto nel termine di 180
giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di
esecuzione.
  3.  All' adeguamento delle strutture di ricovero e
custodia esistenti secondo quanto previsto dalle disposizioni
della presente legge ed assicurare il servizio di
cui all' articolo 9 si provvede entro 90 giorni dalla data
di pubblicazione del regolamento di esecuzione.

 

 

ARTICOLO 18

 Norma finanziaria
 1.  Per le finalità  previste dall' articolo 12 è  autorizzata
la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa
in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli
anni dal 1990 al 1992.
  2.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 1990- 1992 e del
bilancio per l' anno 1990, è  istituito - alla Rubrica nº
17 - programma 2.1.3.  - spese correnti - Categoria 1.4.
  - Sezione VIII - il capitolo 4477 (2.1.148.2.08.08) con
la denominazione << Spese per la predisposizione e l' attuazione
di programmi annuali d' informazione ed educazione
per la tutela degli animali >> e con lo stanziamento
complessivo, in termini di competenza, di lire
150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni
per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
  3.  Sul precitato capitolo 4477 viene altresì  iscritto
lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni,
mediante storno di pari importo dal capitolo 8842
<< Fondo riserva cassa >> dello stato di previsione precitato.

 4.  Per le finalità  previste dall' articolo 13, relativamente
ai contributi a favore dei Comuni, è  autorizzata
la spesa complessiva di lire 450 milioni per ciascuno degli anni
dal 1990 al 1992.
  5.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 1990- 1992 e del
bilancio per l' anno 1990, è  istituito - alla Rubrica nº
17 - programma 2.1.3.  - spese di investimento - Categoria
2.3.  - Sezione VIII - il capitolo 4496
(2.1.232.3.08.08) con la denominazione << Contributi ai
Comuni per la costruzione, la riconversione, l' adeguamento,
l' ampliamento dei canili secondo le prescrizioni
delle norme regionali in materia di tutela degli animali
domestici e per il controllo del randagismo >> e con lo
stanziamento complessivo, in termini di competenza,
di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150
milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
  6.  Sul precitato capitolo 4496 viene altresì  iscritto
lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni,
mediante storno di pari importo dal capitolo 8842
<< Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.

 7.  Per le finalità  previste dall' articolo 13, relativamente
ai contributi a favore dei privati titolari di ricoveri
convenzionati, è  autorizzata la spesa complessiva
di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100
milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
  8.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 1990- 1992 e del
bilancio per l' anno 1990, è  istituito - alla Rubrica nº
17 - programma 2.1.3.  - spese di investimento - Categoria
2.4.  - Sezione VIII - il capitolo 4497
82.1.242.3.08.08) con la denominazione << Contributi ai
privati titolari di ricoveri convenzionati per la costruzione,
la riconversione, l' adeguamento, l' ampliamento
dei canili secondo le prescrizioni delle norme regionali
in materia di tutela degli animali domestici e per il
controllo del randagismo >> e con lo stanziamento complessivo,
in termini di competenza, di lire 300 milioni,
suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno
degli anni dal 1990 al 1992.
  9.  Sul precitato capitolo 4497 viene altresì  iscritto
lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni,
mediante storno di pari importo dal capitolo 8842
<< Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
  10.  All' onere complessivo di lre 900 milioni in
termini di competenza, suddiviso in ragion di lire 300
milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, si
provvede mediante prelevamento, di pari importo, all'
apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello
stato di previsione precitato (Partita n. 21 dell' elenco
n. 5 allegato ai bilanci predetti).
  11.  Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli
4477, 4496 e 4497 vengono inseriti nell' elenco nº
1 allegato ai bilanci predetti.
La presente legge regionale
sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla
osservare come legge della
Regione.
 Data a Trieste, addì  4 settembre 1990